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Il monitoraggio dei veicoli aziendali con il GPS è legale, ma non in modo libero. Quando alla guida c’è un lavoratore, dal localizzatore deriva la possibilità di un controllo a distanza: servono finalità documentate, accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato (art. 4 dello Statuto dei Lavoratori), informativa ai dipendenti e una configurazione proporzionata al GDPR. Chi salta questi passaggi rischia sanzioni e l’inutilizzabilità dei dati raccolti.

Cosa dice l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori sul GPS?

Il Jobs Act (d.lgs. 151/2015) ha distinto due binari, e sul GPS dei mezzi il primo è quello che conta.

L’accordo, da solo, non chiude il cerchio. Nel provvedimento n. 382 del 28 maggio 2026 l’Azienda Tutela della Salute per la Liguria aveva sia l’informativa sia l’accordo collettivo: il Garante ha comunque dichiarato illecito il trattamento (rilevazione ogni 60 secondi, tempo reale, uso disciplinare, nessuna DPIA). Sanzione 6.000 €. Il quadro operativo è in GPS e dipendenti; il regime dell’art. 4 in controllo a distanza dei lavoratori.

Cosa deve contenere l’informativa ai dipendenti?

L’informativa (artt. 13-14 GDPR) va consegnata prima dell’attivazione. Deve indicare in modo chiaro:

  1. Chi è il titolare del trattamento (l’azienda) e i suoi contatti
  2. Quali dati raccoglie il sistema (posizione, orari, velocità, soste)
  3. Le finalità (organizzazione dei percorsi, sicurezza, tutela del patrimonio — non il controllo dell’attività come scopo primario)
  4. L’intervallo di rilevazione, se l’accesso in tempo reale è attivo, e se il conducente può sospendere la localizzazione: tre voci che i modelli pre-2026 di solito omettono
  5. Per quanto tempo i dati vengono conservati, e chi può consultarli
  6. I diritti del dipendente (accesso, rettifica, opposizione)

Il fac-simile di informativa e il fac-simile di accordo sindacale sono i documenti da compilare; la valutazione d’impatto (art. 35 GDPR) resta all’azienda titolare.

Quali dati si possono raccogliere e per quanto tempo?

Vale il principio di minimizzazione: si raccoglie ciò che serve alla finalità dichiarata, non tutto ciò che il dispositivo può registrare.

Come ti aiuta TRACKYUP a essere conforme?

Vendiamo kit a prezzo pubblico e configuriamo la piattaforma sui numeri che hai dichiarato: intervallo, permessi, finestre fuori orario. Non sostituiamo il consulente del lavoro e non vendiamo «tracking continuo» sui mezzi con dipendenti.

Il titolare del trattamento resta l’azienda cliente. Per i passaggi legali valuta il supporto del tuo consulente del lavoro.

Domande frequenti su GPS aziendale e privacy

Serve il consenso del dipendente per il GPS sul furgone?

No, non il consenso privacy: la base giuridica è di regola il legittimo interesse o l’adempimento di obblighi connessi al rapporto di lavoro. Servono però l’informativa completa e, di regola, l’accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato ex art. 4 comma 1, più una configurazione proporzionata.

Posso usare i dati GPS per contestare un comportamento a un dipendente?

È il punto deciso dal Garante nel 382/2026: l’ente sanitario ligure aveva informativa e accordo, e ha usato le posizioni in un procedimento disciplinare. Il trattamento è stato comunque dichiarato illecito. I dati raccolti senza le condizioni dell’art. 4, o con una configurazione sproporzionata, non sono utilizzabili.

Il GPS può restare attivo fuori dall’orario di lavoro?

Se il veicolo è in uso esclusivamente lavorativo, la finalità di tutela del patrimonio può reggere. Sull’uso promiscuo il tracciamento fuori orario va di solito disattivato o limitato a una fascia, e dichiarato nell’informativa. Se la disattivazione è esclusa, la ragione va scritta in DPIA.

Quanto a lungo posso conservare lo storico dei percorsi?

Non esiste un numero unico: il periodo deve essere proporzionato alla finalità e coincidere con quello della piattaforma. Definiscilo nell’informativa e nell’accordo, poi configura il sistema sugli stessi giorni.

L’accordo sindacale mi mette al sicuro dal Garante?

È necessario, non sufficiente. Nel 382/2026 l’accordo c’era (verbale del 3 luglio 2018) e il Garante ha sanzionato la configurazione e l’assenza della DPIA. L’accordo collettivo, scrive, è «condizione necessaria, ma non sempre sufficiente».

Ultimo aggiornamento: settembre 2026. Questo articolo è informativo e non sostituisce la consulenza legale. Risorse: controllo a distanza · normativa GPS e dipendenti · contattaci.